per la città metropolitana di Milano
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Ufficio Esportazione

Ufficio Esportazione

Direttore:
dott.ssa Roberta Sara Gnagnetti

email: robertasara.gnagnetti@cultura.gov.it 

Vice Direttore: dott. Federico Bassini

Collaboratori: Luigi Caminiti, Rosanna Collura, Marianna Liso, Simona Pollastri

tel. 02.86313.296
email: sabap-mi.esport@cultura.gov.it

Informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle h.9.00-13.00 (servizio non garantito durante l’orario di apertura al pubblico)

Registrazione al sistema SUE e compilazione delle richieste

La procedura di espletamento delle pratiche di esportazione/importazione avviene tramite il sistema SUE, la piattaforma digitale ufficiale ed obbligatoria per interagire con gli Uffici di esportazione del Ministero della Cultura: https://sue.cultura.gov.it/sue/FE/pagePublicLogin.aspx.

Le richieste vanno compilate con tutte le informazioni disponibili, per le quali il richiedente si assume ogni responsabilità, allegando fotografie a colori dei beni (fronte/retro, particolare della firma, ecc.).

Per richieste di numerosi beni (da 5 in su) appartenenti a un unico proprietario è possibile compilare la lista di beni.

NB: i dati inseriti nelle richieste devono essere corretti e veritieri. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE. Poiché si tratta di ATTI PUBBLICI, l’inserimento di dichiarazioni false costituisce reato.

Registrazione alla piattaforma TRACES per l’ingresso di beni culturali da Paesi extra-UE

A norma del Regolamento UE 880/2019, per alcune tipologie di beni culturali provenienti da Paesi extra-UE sono necessari determinati certificati. Per richiedere o compilare tali certificati è obbligatoria la registrazione sulla piattaforma TRACES (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login). La gestione dei procedimenti è completamente informatizzata. Per informazioni: https://dgabap.cultura.gov.it/2026/01/piattaforma_icg/.

Convocazione dei beni e Commissioni

L’Ufficio di esportazione provvede a convocare i beni presentati per ALC, ACT e CAS/CAI, che devono obbligatoriamente essere portati in visione.

È facoltà dell’Ufficio convocare anche beni presentati entro dichiarazioni DVAL e D50.

In alcuni casi (grandi dimensioni, fragilità o elevato numero dei beni) è possibile richiedere una visita domiciliare.

La Commissione per la visione dei beni convocati per rilascio di attestati ALC si riunisce il martedì, ogni due settimane.

I beni presentati per ACT e CAS/CAI sono di solito convocati di mercoledì.

Consegna e ritiro dei documenti

Le richieste in formato cartaceo e firmate in originale relative agli ALC vanno consegnate all’Ufficio Esportazione il giovedì precedente la convocazione.

Tutte le altre richieste caricate sul portale SUE devono essere consegnate, in formato cartaceo e firmate in originale, esclusivamente il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

Il ritiro della documentazione avviene esclusivamente il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

Norme di riferimento

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 64bis – 87bis
  • D.M. 6 dicembre 2017, n. 537, Indirizzi generali per valutazione rilascio o rifiuto di Attestati di libera circolazione ALC
  • D.M. 17 maggio 2018, n. 246, Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali
  • Legge 17 marzo 2026, n. 40, Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito «Italia in scena»
  • Regolamento UE n. 116/2009 del Consiglio Europeo, relativo all’esportazione di beni culturali
  • Regolamento UE n. 880/2019 del Consiglio Europeo, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali

Gli Uffici esportazione delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sono preposti al controllo della circolazione internazionale dei beni di interesse archeologico, artistico e demo-etno-antropologico.

La circolazione internazionale dei beni librari e archivistici è di competenza degli Uffici Esportazione delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche. A Milano opera l’Ufficio Esportazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia (email: sab-lom.esportazione@cultura.gov.it).

Panoramica delle pratiche relative alla circolazione internazionale dei beni culturali

Pratiche necessarie per l’USCITA DEFINITIVA DEI BENI DAL TERRITORIO NAZIONALE:

Pratiche necessarie per l’USCITA TEMPORANEA DEI BENI DAL TERRITORIO NAZIONALE:

Pratiche per l’INGRESSO DEI BENI NEL TERRITORIO NAZIONALE:
Si tratta di certificati FACOLTATIVI che comprovano la provenienza estera del bene.

Pratiche per l’USCITA DEFINITIVA O TEMPORANEA DEI BENI DALL’UNIONE EUROPEA:
Le licenze europee sono obbligatorie per determinate tipologie di beni e soglie economiche elencate nell’Allegato I al Regolamento UE 116/2009.

Pratiche per l’INGRESSO DEI BENI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA DA PAESI EXTRA UE:
I certificati di ingresso sono obbligatori per determinate tipologie di beni e soglie economiche elencate nell’allegato al Regolamento UE 880/2019.
Le richieste vengono caricate sul portale TRACES e lavorate in digitale.

Dettagli relativi alle singole pratiche

Attestato di libera circolazione (ALC)

per opere di autore non più vivente e aventi più di 70 anni e con valore economico superiore a € 50.000, fotografie e opere cinematografiche o audiovisive aventi più di 25 anni, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni, beni archeologici.

I beni per i quali viene richiesto l’ALC devono essere visti dalla Commissione dell’Ufficio esportazione.

La Denuncia per il rilascio dell’ALC va presentata in singola copia, accompagnata da due fotografie del bene e corredata da una marca da bollo da € 16,00.

L’ALC viene rilasciato entro 40 giorni dalla presentazione del bene e ha validità 5 anni. Durante il periodo di validità il bene può liberamente transitare dentro e fuori i confini nazionali.

L’ALC non è rinnovabile.

N.B.: Per tutte le richieste relative a beni archeologici italici ed extra-italici va presentata anche documentazione comprovante il legittimo possesso, ovvero relativa alla provenienza del bene, che dimostri, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 42/2004 e della Circolare DG ABAP 1/2022, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 o che è uscito legalmente dal paese d’origine.

Dichiarazione “sotto soglia” (DVAL)

per i beni di autore non più vivente e aventi più di 70 anni e il cui valore sia inferiore a € 50.000, ad eccezione di beni archeologici, incunaboli, manoscritti, strumenti scientifici e fotografie.

La richiesta va presentata in singola copia.

Sul modulo è presente l’elenco dei documenti comprovanti il valore dichiarato che è possibile allegare. In mancanza di tali documenti, il dichiarante può chiedere che il bene venga visto dalla Commissione presso l’Ufficio Esportazione. La Commissione ha comunque facoltà di convocare i beni.

La DVAL ha validità di 5 anni.

Dichiarazione per i beni aventi tra i 50 e i 70 anni (D50)

per i beni di autore non più vivente e la cui realizzazione risalga a meno di 70 anni ma a più di 50, ad eccezione di fotografie, opere cinematografiche o audiovisive e strumenti scientifici.

La richiesta va presentata in singola copia.

La Commissione ha facoltà di convocare i beni.

La D50 ha validità di 5 anni.

Autocertificazione Arte Contemporanea (AAC)

per i beni di autore vivente o aventi meno di 50 anni e fotografie, opere cinematografiche o audiovisive aventi meno di 25 anni.

La richiesta va presentata in singola copia.

L’AAC ha validità di 5 anni.

Autocertificazione Arte Contemporanea degli ultimi 12 mesi (AAC_12 mesi)

per opere realizzate negli ultimi 12 mesi.

La richiesta caricata sul SUE viene vidimata direttamente sul portale entro pochi giorni. Nel modulo va specificata il più precisamente possibile la data di esecuzione.

L’AAC 12 mesi ha validità di 5 anni.

Dichiarazione “sotto soglia” (DVAL) per manifestazioni / mostre / eventi

per i beni aventi più di 70 anni e dal valore inferiore a € 50.000, ad eccezione di beni archeologici, incunaboli, manoscritti, strumenti scientifici e fotografie.

La richiesta va presentata in singola copia.

Dichiarazione per i beni aventi tra i 50 e i 70 anni (D50) per manifestazioni / mostre / eventi

per i beni aventi tra i 50 e i 70 anni, ad eccezione di fotografie, opere cinematografiche o audiovisive e strumenti scientifici.

La richiesta va presentata in singola copia.

Autocertificazione Arte Contemporanea (AAC) per manifestazioni / mostre / eventi

 per i beni di autore vivente o aventi meno di 50 anni e fotografie, opere cinematografiche o audiovisive aventi meno di 25 anni.

La richiesta va presentata in singola copia.

Attestato di circolazione temporanea (ACT)

per i beni aventi più di 70 anni e valore superiore a € 50.000, fotografie e opere cinematografiche o audiovisive aventi più di 25 anni, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni, beni archeologici.

L’uscita temporanea può essere richiesta per mostre, manifestazioni, expertise, analisi o indagini, restauri.

La richiesta va presentata in singola copia completa in tutte le sue parti, accompagnata da due fotografie del bene e corredata da una marca da bollo da € 16,00.

L’ACT ha validità fino a 18 mesi e viene rilasciato di prassi entro 15 giorni dalla data di presentazione del bene.

Si ricorda che i beni tutelati ope legis o per i quali è stato emesso un Decreto di interesse culturale possono uscire esclusivamente in via temporanea con ACT e accompagnati da autorizzazione del Ministero della Cultura. I beni tutelati privati devono comunque essere portati in visione all’Ufficio esportazione.

Certificato di avvenuta spedizione (CAS) / Certificato di avvenuta importazione (CAI)

Si tratta di certificati FACOLTATIVI per ingressi TEMPORANEI di beni in Italia.
Certificato di avvenuta spedizione (CAS) per i beni importati da Paesi UE.
Certificato di avvenuta importazione (CAI) per i beni importati da Paesi extra-UE.
I CAS e i CAI possono essere richiesti per tutte le tipologie di beni e possono essere richiesti per i beni che entrano in Italia per mostre ed esposizioni.
La richiesta va presentata entro 40 giorni dall’ingresso del bene in Italia, in singola copia, accompagnata da due fotografie del bene. Sul modulo è presente l’elenco dei documenti da allegare per dimostrare la provenienza estera. Per le richieste di CAI è necessario allegare la bolla doganale.
I CAS e CAI hanno validità di 5 anni, con possibilità di proroga.
L’Ufficio ha facoltà di verificare la legittima provenienza dei beni.

N.B.: Per tutte le richieste relative a beni archeologici italici ed extra-italici va presentata anche documentazione comprovante il legittimo possesso, ovvero relativa alla provenienza del bene, che dimostri, ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 42/2004 e della Circolare DG ABAP 1/2022, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 o che è uscito legalmente dal paese d’origine.

La Commissione decide sul rilascio o il diniego del CAS/CAI.

Attestati a scarico di CAS/CAI

Quando il bene per il quale è stato acceso un CAS o un CAI esce dal territorio nazionale, si richiede un Attestato di libera circolazione (ALC) a scarico del CAS o del CAI.

L’ALC a scarico ha validità 5 anni, ma può essere usato una sola volta, all’uscita del bene dal territorio nazionale.

N.B.: i dati inseriti nella richiesta di ALC a scarico di CAS/CAI devono essere uguali a quelli presenti sul CAS/CAI di cui si richiede lo scarico.

Proroghe / Rinnovi di CAS/CAI

Per la richiesta di proroga, che deve pervenire entro la scadenza del certificato, serve una marca da bollo di € 16,00.

È necessario caricare la domanda sul portale SUE ed allegare il certificato originale.

Per i certificati rinnovati durante l’emergenza Covid-19, la scadenza è fissata al 29 giugno 2027.

TABELLA RIASSUNTIVA BENI / PROCEDIMENTO
Uscita definitiva

opere di autore non più vivente e aventi più di 70 anni

ALC

beni archivistici

ALC

fotografie, negativi e matrici aventi più di 25 anni e opera di autore non vivente

ALC

opere cinematografiche o audiovisive aventi più di 25 anni e opera di autore non vivente

ALC

mezzi di trasporto aventi più di 75 anni

ALC

beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni

ALC

beni archeologici

ALC

incunaboli

ALC

manoscritti

ALC

beni aventi più di 70 anni il cui valore economico è inferiore a € 50.000

DVAL

beni aventi meno di 70 anni ma più di 50 e opera di autore non vivente

D50

beni aventi meno di 50 anni

AAC

beni che sono opera di autore vivente

AAC

opere realizzate negli ultimi 12 mesi

AAC 12 mesi

Uscita temporanea

beni aventi più di 70 anni il cui valore economico è inferiore a € 50.000

DVAL per manifestazioni / mostre / eventi

beni aventi meno di 70 anni ma più di 50 e opera di autore non vivente

D50 per manifestazioni / mostre / eventi

beni aventi meno di 50 anni

AAC per manifestazioni / mostre / eventi

beni che sono opera di autore vivente

AAC per manifestazioni / mostre / eventi

beni aventi più di 70 anni e opera di autore non vivente

ACT

Ingresso

tutti i beni

CAS

tutti i beni

CAI

Licenze europee per l’esportazione e l’importazione di beni culturali

Le Licenze europee di esportazione sono:

Licenza di esportazione definitiva per Paesi extra-UE (LED)

La richiesta va presentata in copia singola, a seguito del rilascio del documento principale a cui è associata (ALC, D50).
La LED ha validità di 5 anni e viene rilasciata entro pochi giorni dalla presentazione della richiesta.

Licenza di circolazione temporanea per Paesi extra-UE (LCT).

La richiesta va presentata in copia singola, a seguito di rilascio del documento principale a cui è associata (ACT, D50 per manifestazioni / eventi).
Le licenze di esportazione previste dal Regolamento UE n. 116/2009 sono obbligatorie per determinate tipologie di beni e soglie economiche elencate nell’Allegato I:

  • Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da scavi e scoperte terrestri o sottomarini, siti archeologici, collezioni archeologiche – qualunque valore
  • Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni – qualunque valore
  • Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 4 o 5, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore – € 150.000
  • Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore – € 30.000
  • Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore – € 15.000
  • Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore – € 15.000
  • Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale, diverse da quelle della categoria 1, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore – € 50.000
  • Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore – € 15.000
  • Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore – qualunque valore
  • Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione – € 50.000
  • Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni – € 15.000
  • Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni – qualunque valore
  • Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia
  • Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico – € 50.000
  • Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni – € 50.000
  • Altri oggetti d’antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi fra 50 e 100 anni (giocattoli/giochi, vetrerie, articoli di oreficeria, mobili e oggetti d’arredamento, strumenti ottici/fotografici/cinematografici, strumenti musicali, orologi, opere in legno, vasellame, arazzi, tappeti, carte da parati, armi) e aventi più di 100 anni – € 50.000
I documenti di ingresso in UE

La normativa che regola l’ingresso dei beni culturali nel territorio dell’Unione Europea da Paesi terzi, contenuta nel Regolamento UE 880/2019 (articolo 3), a cui ha fatto seguito il Regolamento attuativo UE 1079/2021, ha come primaria finalità quella di contrastare il commercio illecito dei beni culturali, in particolare per quanto riguarda il patrimonio culturale di Paesi in guerra o vittime di saccheggi e spoliazioni.

La gestione delle pratiche, dal 28 giugno 2025, si svolge sulla piattaforma TRACES. Per usufruire dei servizi della piattaforma, è necessaria la registrazione.

I documenti di importazione vanno richiesti per i beni che sono stati scoperti o creati in un Paese terzo ed entrano da un Paese terzo.

Su TRACES è possibile:

  1. Richiedere una Licenza di importazione dei beni culturali (ICGL)
  2. Inserire una Dichiarazione dell’importatore (ICGS)
  3. Inserire una Descrizione generale dei beni da importare (ICGD)
A. Licenza di importazione dei beni culturali (ICGL)

L’importatore deve richiedere la Licenza di importazione (ICGL) nel caso di beni culturali che abbiano oltre 250 anni e qualunque ne sia il valore, secondo l’elenco nella Parte B dell’allegato al Regolamento 880/2019, e cioè:

  • prodotti di scavi archeologici e di scoperte archeologiche terrestri e subacquee
  • elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici, tra cui anche le icone liturgiche e le statue, anche a sé stanti

L’importatore deve allegare la documentazione che attesti la lecita fuoriuscita dei beni dai Paesi di provenienza (cfr. Parte A dell’allegato al Regolamento UE 880/2019).

L’autorità competente per la gestione delle Licenze è il Ministero della Cultura, che opera attraverso 5 Uffici esportazione che hanno competenze territoriali:

  • Torino per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna
  • Venezia per le regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia
  • Milano per le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana
  • Roma per le regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise
  • Napoli per le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

Il rilascio o meno dei documenti di importazione dipende dalle norme vigenti nei Paesi terzi in materia di tutela del patrimonio culturale, soprattutto archeologico, in quanto va comprovata l’uscita legittima dei beni dai loro paesi d’origine.

B. Dichiarazione dell’importatore (ICGS)

L’importatore deve inserire la Dichiarazione di importazione nel caso di beni culturali (ICGL) creati in Paesi terzi e che abbiano oltre 200 anni e dal valore superiore a € 18.000, secondo l’elenco nella Parte C dell’allegato al Regolamento 880/2019:

  • collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico
  • beni riguardanti la storia, comprese la storia della scienza e della tecnica e la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale
  • oggetti di antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi
  • oggetti aventi interesse etnologico
  • oggetti aventi interesse artistico quali: quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano); opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultoria, di qualsiasi materia; incisioni, stampe e litografie originali; assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia
  • manoscritti rari e incunaboli
  • libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.) isolati o in collezioni

L’autorità competente a gestire queste pratiche è la Dogana.
Nel caso in cui un bene entri temporaneamente per partecipare a fiere d’arte commerciali in UE, l’importatore compila la Dichiarazione di importazione (art. 3, c. 5 Reg UE 880).

C. Descrizione generale dei beni da importare (ICGD)

Gli enti pubblici, i soggetti semi-privati o privati senza scopo di lucro, i musei, le istituzioni o fondazioni culturali che organizzano, ospitano, promuovono mostre ed eventi e/o svolgono attività culturali possono registrarsi come soggetti esenti (exemption beneficiaries) dall’obbligo di Licenza e Dichiarazione.

L’autorità competente, cioè l’Ufficio esportazione, li autorizza a procedere.

Per i beni scoperti o creati in Paesi extra-UE (cfr. Parti A, B, C dell’allegato al Regolamento UE 880/2019) e in ingresso da essi per esposizioni, restauri, ricerche scientifiche etc. il soggetto esente caricherà sul portale TRACES la Descrizione generale dei beni.

Come raggiungerci
 

Ricevimento del pubblico

Martedì h. 9.30 – 12.30

Presentazione delle cose per:

  • Attestati di Libera Circolazione ALC
  • Dichiarazioni DVAL (se convocati)
  • Dichiarazioni D50/70 (se convocati)

Mercoledì h. 10-12 (o martedì, da concordarsi ogni settimana)

Presentazione di beni artistici per:

  • Certificati di Avvenuta Spedizione/Importazione CAS / CAI (accensione e scarico)
  • Licenze di Esportazione
  • Attestati di Circolazione Temporanea ACT

Giovedì h. 9.30 – 12.30

  • Presentazione e ritiro di qualsiasi documentazione in cartaceo
  • Presentazione delle richieste e documentazioni relative alle cose convocate per il martedì o il mercoledì della settimana successiva