La Soprintendenza svolge attività finalizzate alla conservazione, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i., in conformità di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett. O del D.P.C.M. 26.11.2007, n. 233 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a norma dell’art. 1, c. 404 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”. In base a tale norma, infatti, le Soprintendenze esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati dal Codice.
La Soprintendenza in particolare:
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detiene e cura l’archivio dei decreti ministeriali di vincolo riguardanti le bellezze individue e d’insieme ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
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cura, custodisce e aggiorna la cartografia dei vincoli paesaggistici depositate presso l’Ufficio;
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cura i rapporti con il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia cura l’istruttoria per la proposizione di nuovi decreti di vincolo paesaggistico, ove si ritiene che sussista la necessità di tutela del territorio, a supporto ed in collaborazione con il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lombardia e, per il suo tramite, con la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, sia nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 138 del D.Lgs. 42/2004, attraverso le Commissioni Provinciali appositamente costituite ai sensi dell’art. 137 del medesimo D.Lgs., oppure nell’ambito del procedimento surrogatorio di parte ministeriale previsto dal successivo 141.
Tutela paesaggistica
Il Codice dei Beni Culturali, nella parte terza, definisce il paesaggio come “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131) e sottolinea il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire ad “una definizione congiunta degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi” (art.132).
Le categorie di beni che la Legge 431/85 (art. 1) sottoponeva a tutela (oggi tutelati dall’art. 142 del D. Lgs 42/2004) sono i seguenti:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 122;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Molti di questi beni, facendo parte del Demanio dello Stato, sono tutelati anche dal Codice Civile (cfr. artt. 822 e segg.).
Con il Testo Unico (D. Lgs 490 del 29.10.1999) viene ricompresa in un unico strumento normativo la legislazione statale vigente sulla tutela, costituita da:
L. 1497/39 sulla tutela del paesaggio;
L. 1089/39 sulla tutela del patrimonio storico-artistico;
L. 431/85 c.d. “Galasso”.
Nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” vengono sanciti nuovi principi che dispongono l’adeguamento degli strumenti urbanistici (PRG) agli strumenti dei piani paesistici (PTP) e la cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo il potere sostitutivo del Ministero per l’azione pianificatoria in caso di inerzia da parte della regione.
Il 1 ottobre 2000 a Firenze viene siglata la Convenzione Europea del Paesaggio che sancisce in modo ancora più evidente l’importanza della tutela del paesaggio per il miglioramento della qualità della vita.
Con il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, successivamente modificato dai Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 e quindi dai Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008, vengono ampliati alcuni concetti di tutela sia sui Beni Culturali che sul Paesaggio e viene pienamente recepito il nuovo concetto di Paesaggio della Convenzione Europea come patrimonio culturale dei popoli.