Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio per le province Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese-

Sito della Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio per le province Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese-Attività di tutela




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Attività di tutela

MIBAC

Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di tutela, ai sensi dell' art. 117-118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che le esercita direttamente. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero, sui beni privati dichiarati di interesse culturale, sui beni culturali ultracinquantennali appartenenti a soggetti pubblici e soggetti privati non profit (enti ecclesiastici, fondazioni bancarie, fondazioni di partecipazione).
 
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano è un ufficio periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed esercita le funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico sul territorio di appartenenza.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un' adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni si esplica anche attraverso provvedimenti volti conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose mobili e immobili che, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all'art.134 del D.L. n.42 del 22.01.2004 del nuovo codice dei beni culturali, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quando di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Si osservano, altresì le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo1985,
n.121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
 
Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento delle loro attività assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.I privati proprietari o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
 


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