per la città metropolitana di Milano
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Erogazioni liberali e “ART-BONUS”

Erogazioni liberali e “ART-BONUS”

EROGAZIONI LIBERALI

L’erogazione liberale è un contributo in danaro elargito da un benefattore a favore del settore pubblico o del settore privato no profit senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica. Può costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore – persone fisiche o persone giuridiche – oneri deducibili dal reddito o oneri detraibili dall’imposta sul reddito.

L’art. 38 della L. n. 342/2000 (confluito nell’art. 100, c. 2, lett. m del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22 dicembre 1986, n. 917 attraverso sue successive reintegrazioni) stabilisce la totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa a favore dello Stato , regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Le persone fisiche e/o gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, devono rivolgersi alla Soprintendenza, unico titolata a rilasciare le certificazioni di oneri soggetti a detrazione.

Gli enti non commerciali e le persone fisiche che effettuano le erogazioni liberali, sono tenuti a comunicare alla Soprintendenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sia stata effettuata l’erogazione:

  • l’ammontare dell’erogazione medesima nel periodo d’imposta considerato;
  • le proprie generalità complete, con ragione sociale, ove necessario, e con i dati fiscali;
  • l’identità del soggetto beneficiario.

Le imprese (art. 100) che hanno effettuato erogazioni liberali, per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge, sono tenute, entro il 31 gennaio ad un SOLO obbligo di comunicazione. Tale adempimento dovrà essere effettuato per via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo le indicazioni disponibili alla pagina dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti beneficiari, sono a loro volta tenuti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a dare comunicazione alla Soprintendenza riguardo a:

l’ammontare delle somme ricevute;
le generalità complete del soggetto erogatore;
le finalità e le attività per le quali sono state elargite (con riferimento ai rispettivi compiti istituzionali, allegando pure copia dell’atto costitutivo o dello statuto).
Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di sgravi fiscali al 19%; le imprese possono beneficiare di sgravi fiscali al 100%.

“ART-BONUS”

L’Art-Bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – riguarda le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tali elargizioni consentono la detrazione, dalle imposte, fino al 65% dell’importo donato.

Il D.Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, tra le altre innovazioni, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Articolo 1 – “Art-Bonus” – credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura”. Maggiori informazioni sul sito: http://artbonus.gov.it